(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 22 del 30 ottobre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione Molise, in attuazione delle finalita' di cui all'Art. 1 della legge n. 394/1991, detta disposizioni per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette al fine di garantire la conservazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-culturale e naturalistico, e di promuovere, contestualmente, lo sviluppo delle attivita' economiche compatibili in accordo con la conservazione e l'utilizzazione razionale e durevole delle risorse naturali, nonche' delle attivita' ricreative e sociali, della ricerca scientifica, dell'educazione e della divulgazione ambientale. 2. L'istituzione delle aree naturali protette realizza un sistema che e' parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale reginale e concorre alla programmazione regionale. 3. L'istituzione e la gestione delle aree naturali protette hanno inoltre lo scopo di preservare e valorizzare le attivita' agro-silvo-pastorali svolte in osservanza delle buone pratiche agricole (N.B.P.A.). 4. Nella individuazione, tutela e gestione delle aree naturali la Regione Molise agisce con la partecipazione di province, comuni, comunita' montane ed altri enti locali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e degli articoli 71 e 72 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, e successive modificazioni. 5. La Regione Molise, consapevole dell'eccezionale valore naturalistico-ambientale nonche' della ricchezza di biodiversita' che caratterizzano la catena appenninica, opera per la realizzazione di un sistema di aree protette interconnesso ed interdipendente, al fine di promuovere e far riconoscere l'Appennino parco d'Europa.